Immunità parlamentare; PD propone legge per riattivarla

cosentino

Il 17 dicembre è stato presentato il disegno di legge bipartisan n°1942, anche dal PD,  alla presidenza del Senato col titolo «Modifica dell’articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento».

Di fatto si vuole reintrodurre l’immunità parlamentare spazzata via da Tangentopoli sedici anni fa.

La Costituzione tutela già i parlamentari nelle sue funzioni, impedendo che essi siano perseguiti per le loro idee o azioni politiche:

Articolo 68. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Allora come mai si vuole intervenire?

Secondo questa proposta di legge, nel caso che nei confronti di parlamentari siano provate grave colpe anche di origine non politica (come furti, violenze, truffe ecc.)  si costringerebbe il Magistrato a chiedere l’autorizzazione alle camere per emettere il rinvio a giudizio.

In mancanza dell’autorizzazione il Giudice non potrà nemmeno rinviare a giudizio l’indagato e dovrà congelare il tutto. Sarebbe dunque un vero e proprio salvacondotto per ladri e truffatori, altro che tutela delle idee e della libertà d’espressione.

Ora il Magistrato può emettere il rinvio a giudizio, ma deve chiedere alle camere l’autorizzazione a procedere per l’arresto, quando ve ne siano gli estremi.

Che non viene mai concessa.

Nemmeno nei casi più evidenti e palesi, come per il  Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze del quarto Governo Berlusconi  Nicola Cosentino, che nel settembre 2008 viene pubblicamente accusato di aver un ruolo di primo piano nel riciclaggio abusivo di rifiuti tossici, da Gaetano Vassallo, il boss che per 20 anni ha nascosto rifiuti tossici in Campania pagando politici e funzionari. Di seguito parte della confessione di Gaetano Vassallo ai pm della direzione distrettuale antimafia napoletana:

« Confesso che ho agito per conto della famiglia Bidognetti quale loro referente nel controllo della società Eco4 gestita dai fratelli Orsi. Ai fratelli Orsi era stata fissata una tangente mensile di 50 mila euro… Posso dire che la società Eco4 era controllata dall’onorevole Nicola Cosentino e anche l’onorevole Mario Landolfi (An) vi aveva svariati interessi. Presenziai personalmente alla consegna di 50 mila euro in contanti da parte di Sergio Orsi a Cosentino, incontro avvenuto a casa di quest’ultimo a Casal di Principe. Ricordo che Cosentino ebbe a ricevere la somma in una busta gialla e Sergio mi informò del suo contenuto »

Nel novembre 2009 viene inoltrata alla Camera dai magistrati inquirenti una richiesta di autorizzazione per l’esecuzione di una misura cautelare (arresto) per concorso esterno in associazione camorristica che la Camera respinge.

L’inciucio cari amici è in atto dunque. Ed è  evidente qual’è l’oggetto dello scambio; anche ai componenti PD della casta politica sta bene poter fare indisturbati i loro affari privati, senza essere processati.



Commenti
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  1. avatarLeonov - 8 gennaio 2010

    A titolo di completezza, dalla pagina ufficiale che ospita il Disegno di Legge (all’interno del sito del Senato italiano), riporto il testo integrale della proposta, così da consentire ai Lettori di farsi un’idea raffrontando il paragrafo citato da Andrez – ad oggi l’unico con valore costituzionale – con quello che si avrebbe se la modifica fosse approvata:

    DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

    Art. 1.
    1. L’articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    «Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio della loro funzioni.
    Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di un sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
    L’autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l’azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato.

    Lascio al novero degli esperti giuristi (cui non ho l’onore di appartenere) il compito di dirimere i dettagli tecnici della formulazione e mostrare a che tipo di conseguenze possa portare la modifica proposta nel caso fosse approvata senza trasformazioni sostanziali o emendamenti marginali.
     
    Estremamente istruttiva, infine, la Relazione con la quale i firmatari (i senatori Chiaromonte e Compagna) hanno presentato il provvedimento di modifica della Costituzione; eccola, sempre dal sito ufficiale:

    Onorevoli Senatori. – Nel febbraio del 1993, durante la XI legislatura, il Senato della Repubblica aveva approvato il disegno di legge costituzionale n. 499. Esso prevedeva di affidare alle Camere il compito di decidere non più sulla concessione dell’autorizzazione a procedere, ma sulla sospensione del procedimento penale. Veniva così a definirsi, per iniziativa soprattutto del senatore Maccanico, che ebbe a presentare in tal senso un emendamento al testo del relatore Ruffino, una sorta di meccanismo di silenzio-assenso destinato a scongiurare il ripetersi degli abusi che avevano contraddistinto in passato la concreta applicazione dell’istituto dell’autorizzazione a procedere.
    Quel testo, esito di un lungo lavoro di Commissione e di Aula, iniziatosi agli esordi della legislatura, riusciva ad armonizzare l’impianto del vecchio articolo 68 della Costituzione con la normativa del nuovo codice di procedura penale. Più volte, del resto, in Senato socialisti come Covatta e democristiani come Martinazzoli avevano ricordato come la giustizia, nella concezione liberale dello Stato di diritto, dovesse avere al suo centro il momento del processo e non il momento delle indagini.
    Tutta l’atmosfera e la cultura di Tangentopoli erano, invece, incentrate sull’ansia di far considerare quasi fra le «varie ed eventuali» il momento del processo. I colleghi parlamentari, nei confronti dei quali veniva richiesta l’autorizzazione a procedere, si vedevano sottoposti a «processi di piazza» e l’avviso di garanzia equivaleva a condanna. Proprio per sensibilità alla loro vicenda, oltre che per una meno angusta idea dei valori della Costituzione, il senatore Maccanico era approdato alla formulazione poi approvata in Senato.
    Purtroppo, quel testo alla Camera non fu accolto nella formulazione proposta dal Senato. Il libero voto della Camera sul merito di alcune autorizzazioni a procedere contro l’onorevole Craxi oppose irrimediabilmente la «piazza» al «palazzo» e si fece strada una riforma dell’articolo 68 della Costituzione, che produce da molti anni fra Parlamento e Corte Costituzionale un’interminabile partita di ping pong, a base di interpretazioni, correzioni, indicazioni: le une all’inseguimento delle altre.
    Le norme ipotizzate prima nel cosiddetto «lodo Schifani» e poi nel cosiddetto «lodo Alfano» non sono riuscite a medicare la ferita che nel nostro sistema delle garanzie della libertà si determinò nel 1993. Di qui la opportunità di provare a «tornare alla Costituzione», a partire dal testo che il Senato aveva trasmesso alla Camera nel febbraio del 1993 e che dalla Camera (nel senso meno istituzionale del termine) era stato ignorato.
    L’idea che lo sorregge è che l’articolo 68 della Costituzione non fosse un’eccezione o una forzatura dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, prevista all’articolo 3, ma uno svolgimento, un’attuazione, una garanzia dell’articolo 67 sulla libertà del mandato parlamentare.

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