Bufala pensione sociale agli extracomunitari

La bufala dei pagamenti della pensione sociale agli extracomunitari gira parecchio in internet.

Mi sembra dunque doveroso dare spazio a questa denuncia presentata in Facebook da Primo Ilario Soravia.
_______________________________

 

Piccola storia ignobile… di una aggressione a due pacifici cittadini di Persiceto.

Mercoledì 7 dicembre 2011, in occasione del mercato settimanale, aderenti del PdL avevano attrezzato un banchetto, al fine di convincere la cittadinanza a sottoscrivere un appello alquanto equivoco: firmare contro l’attribuzione di pensioni sociali agli “extra-comunitari”.

Due cittadini, indignati dalle evidenti falsità propagandate al solo scopo di solleticare i bassi istinti razzisti e xenofobi, si fermavano e si premuravano di avvisare le persone che transitavano, della strumentalità di quella iniziativa. In sostanza il drappello del PdL, composto da un noto neo consigliere comunale e da due giovani energumeni dell’integralismo cattolico, sostenevano, mostrando anche una copia di una intervista a un loro consigliere regionale, apparsa su un quotidiano locale del gruppo Resto del Carlino, che gli anziani genitori di lavoratori extra comunitari attraverso il ricongiungimento familiare ricevono una pensione sociale, dopo il compimento dei 65 anni di età, tornandosene poi al loro paese di origine, ricchi sfondati!!!

Tutto questo è palesemente falso, la pensione sociale, provvedimento istituito negli anni 60, è riservata a chi ha la cittadinanza italiana e è residente sul territorio della Repubblica.
Diversamente da quanto concerne il trattamento dell’assegno di invalidità, concesso, questo si senza vincolo di cittadinanza e residenza, perché “è sufficiente” avere una invalidità accertata!
Queste e altre argomentazioni stavano cercando di divulgare i due cittadini, una donna e un uomo anziano e palesemente invalido, quando subivano l’aggressione rabbiosa dei baldi giovani che hanno dimostrato la loro superiorità dialettica e politica insultando pesantemente la donna e spintonando l’invalido!
I due cittadini non si sono lasciati intimidire ma hanno risposto per le rime agli insulti e alle insinuazioni, chiedendo, fra l’altro, al consigliere comunale perché il suo governo Berlusconi, appena dimessosi travolto dal disastro economico, politico, istituzionale e morale provocato, non si sia occupato dell’argomento in tutto il tempo in cui ha monopolizzato il Parlamento, preferendo legiferare per proteggere i propri interessi e coprire le sue equivoche frequentazioni.

____________________________

Non ho altre informazioni su questo apparente grave fatto. Qualcuno è in grado di confermare o smentire quanto descritto?

A sostegno di quanto affermato da Primo, riporto qui la normativa vigente.

____________________________

 

La pensione sociale è stata istituita dall’ art. 26 della l. 153/1969, modificato dall’ art. 3 del d.l. 30/1974, convertito dalla l. 114/1974.

Tale prestazione doveva rispondere all’esigenza di dare concreta attuazione ai principi costituzionali che fanno obbligo allo Stato di intervenire a protezione dei cittadini sprovvisti dei mezzi per vivere (1° comma dell’art. 38 della Costituzione).

E’ quindi un sussidio che la Stato paga agli indigenti tramite l’Inps.

E’ una prestazione strettamente assistenziale, per la cui concessione non sono richiesti requisiti di assicurazione e contribuzione. Viene corrisposta a coloro che hanno presentato domanda e hanno maturato i requisiti entro il 31.12.1995.

Coloro che hanno maturato i requisiti o hanno presentato domanda dal 1.1.1996 in poi hanno diritto all’assegno sociale.

La pensione sociale non è gravata da imposte.

La pensione sociale è irreversibile e inesportabile (circ. 15/1993).

 

REQUISITI PER IL DIRITTO

  • cittadinanza italiana;
  • residenza effettiva ed abituale in Italia;
  • 65 anni di età;
  • particolari condizioni reddituali personali e del coniuge conseguite nell’anno.

DESTINATARI

L’ art. 26 della l. 153/1969 attribuiva il diritto alla pensione sociale ai cittadini italiani di 65 anni di età, residenti abitualmente ed effettivamente in Italia, sprovvisti di reddito, ovvero in possesso di redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge e, comunque, non aventi titolo a rendite o prestazioni economiche erogate con carattere di continuità a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.

Avevano inoltre diritto alla pensione sociale alle stesse condizioni di età e di reddito:

  • i cittadini della Repubblica di San Marino residenti in Italia (circ. 53431/70);
  • i rifugiati politici che avessero ottenuto il riconoscimento della qualifica da parte della Commissione Paritetica di eleggibilità (circ. 744/83);
  • i detenuti, indipendentemente dalla durata della pena alla quale erano stati condannati (circ. 703/71);
  • i cittadini svedesi residenti in Italia da almeno 5 anni precedenti la data della domanda di pensione (circ. 1206/83);
  • i cittadini di Stati membri dell’ Unione Europea, residenti in Italia (circ. 754/86).

La residenza e la cittadinanza erano condizioni per la concessione della pensione sociale e la conservazione nel tempo del diritto (circ. 729/78).

La perdita della cittadinanza o la residenza solo anagrafica senza la dimora effettiva in Italia comportano la revoca della prestazione.

 

REQUISITI REDDITUALI

(l. 114/1974 e circ.n. 732/1979)

Sotto il profilo reddituale il diritto alla prestazione era subordinato alle seguenti condizioni:

Il soggetto non doveva possedere redditi propri. Peraltro il diritto sussisteva se i redditi posseduti erano di importo inferiore a quello della pensione sociale, fino alla concorrenza di tale importo; il reddito del soggetto cumulato con quello del coniuge non doveva essere superiore ai limiti stabiliti dalla legge, fermo restando il limite del reddito personale. Non si procedeva al cumulo del reddito dell’interessato con quello del coniuge nel caso di separazione legale o di comprovato stato di abbandono (circ. n. 60001/74, circ. 12/90, circ. 248/90 e circ. 185/2000).

I redditi da considerare erano quelli relativi all’anno di decorrenza della pensione al lordo degli oneri deducibili (circ. 732/79).

 

Il reddito personale del richiedente la pensione è costituito da:

  • i proventi di qualsiasi natura assoggettabili all’IRPEF (retribuzioni, pensioni, terreni e fabbricati, redditi da capitale, da impresa, di partecipazione, da lavoro autonomo, ecc.);
  • l’assegno di mantenimento pagato al richiedente da parte del coniuge separato o divorziato (circ. 53394/1970 – parte seconda);
  • i proventi derivanti da pensioni di guerra;
  • le rendite a carico dell’Inail per infortuni sul lavoro o malattie professionali;
  • le prestazioni previdenziali o assistenziali erogate con carattere di continuità a carico dello Stato, di Enti pubblici e di Stati esteri.

Sono esclusi dal computo dei redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • l’assegno per il nucleo familiare;
  • le indennità di accompagnamento di ogni tipo (circ. 743/1983);
  • interessi bancari e postali , rendita da Bot, Cct e altri titoli di Stato, vincite e premi, ecc. (redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva);
  • i soprassoldi connessi alle Medaglie al Valor Militare e gli assegni vitalizi ai Cavalieri di Vittorio Veneto (circ. 53412/1970).

Inoltre, non sono computabili i redditi da fabbricati distrutti o inagibili per effetto di eventi sismici esclusi per legge dall’assoggettabilità all’IRPEF fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità. I soggetti interessati devono presentare un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità dei fabbricati (circ. 741/1982).

 

Il reddito del soggetto cumulato con quello del coniuge è costituito da:

  • i proventi di qualsiasi natura assoggettabili all’IRPEF (retribuzioni, pensioni, terreni e fabbricati, redditi da capitale, da impresa, di partecipazione, da lavoro autonomo, ecc.);
  • le pensioni erogate da Stati esteri.

Sono esclusi dal computo dei redditi:

  • i redditi esenti da Irpef (pensioni sociali, pensioni agli invalidi civili);
  • i proventi derivanti da pensioni di guerra;
  • le rendite a carico dell’Inail per infortuni sul lavoro o malattie professionali;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • l’assegno per il nucleo familiare;
  • le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
  • le pensioni corrisposte da Stati esteri con natura esclusivamente risarcitoria (circ. 750/1984).

Si considera il reddito dello stesso anno in cui si percepisce la pensione, per cui questa va liquidata con carattere di provvisorietà sulla base del reddito annuo presunto determinato in base alla dichiarazione reddituale che, di conseguenza, va presentata annualmente.

Ai fini dell’individuazione del reddito, gli eventuali atti di disposizione e di costituzione di diritti reali sui beni immobili posti in essere dal richiedente immediatamente prima o subito dopo la presentazione della domanda di pensione sociale sono da considerare influenti sia che avvengano a titolo oneroso che gratuito (circ. 710/1973 e msg. 35308/1992).

Per gli atti di disposizione a titolo oneroso il reddito da computare è quello ottenuto dall’interessato in relazione all’impiego di quanto ricavato dalla vendita del bene immobile.

Per gli atti di disposizione a titolo gratuito posti in essere nelle more dell’istruttoria va fatta un’ulteriore distinzione:

  • se il reddito relativo ai beni ceduti è superiore al limite previsto per il diritto, la pensione avrà decorrenza dal mese successivo a quello nel corso del quale l’atto è stato redatto.
  • se è inferiore, la pensione avrà decorrenza dalla domanda ferma restando l’influenza del reddito in argomento sulla misura della prestazione, fino al momento della cessazione del bene.

In ogni caso, ai fini dell’individuazione del reddito, dovrà attribuirsi al richiedente la pensione sociale il reddito catastale del bene immobile dato in uso gratuito.

 

DECORRENZA

La pensione sociale decorreva dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).

 

MISURA ED IMPORTO

L’importo della pensione sociale è determinato annualmente in relazione all’aumento percentuale delle pensioni, fissato con decreto ministeriale.

In relazione all’entità del reddito personale e dell’eventuale reddito cumulato, la pensione sociale poteva essere liquidata in misura intera o ridotta.

La misura massima della pensione spettante è determinata:

  • per il pensionato solo, dalla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato;
  • per il pensionato coniugato (non legalmente ed effettivamente separato), dal minore degli importi risultanti tra la differenza tra il limite di reddito previsto per il pensionato solo e il reddito personale dichiarato e la differenza tra il limite di reddito coniugale e il reddito cumulato con quello del coniuge.

L’importo mensile della pensione è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.
È determinato provvisoriamente sulla base del reddito presuntivo dichiarato o dei redditi denunciati dal pensionato memorizzati sul Casellario centrale dei pensionati, e viene eventualmente conguagliato nell’anno successivo.

E’ opportuno ricordare che nei casi in cui sia il richiedente sia il coniuge avevano redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge, si applicava l’importo reddituale più sfavorevole per il pensionato.

 

MAGGIORAZIONE SULLA PENSIONE SOCIALE

(l. 140/1985, art. 2 – l. 544/1988, art. 2 – l. 388/2000, art. 70 – l. 448/2001, art. 38)

Con effetto dal 1° gennaio 1985 spetta, ai titolari di pensione sociale in possesso dei prescritti requisiti reddituali individuali e familiari, un aumento della pensione di lire 975.000 annue, da ripartire in 13 mensilità.

Con effetto dal 1° luglio 1988, in sostituzione dell’aumento previsto dalla precedente disciplina, spetta, un aumento di pensione di lire 1.625.000 annue, da ripartire in 13 mensilità. L’aumento spetta in misura intera o ridotta a seconda della situazione reddituale del richiedente e del coniuge.

L’ aumento è soggetto a norme diverse da quelle della pensione sociale e tali regole sono molto più restrittive.

A tale fine si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Sono escluse solo le pensioni di guerra sia che appartengano al richiedente sia che siano del coniuge (circ. 268/1991).

L’aumento spetta anche a coloro che non hanno diritto alla pensione sociale per mancanza dei requisiti reddituali, a condizione che non posseggano redditi superiori a quelli previsti per l’attribuzione dell’aumento.

Dal 1° gennaio 1985 spetta se in possesso dei prescritti requisiti reddituali individuali e familiari, un aumento della pensione di lire 975.000 annue, da ripartire in 13 mensilità (circ.60105/1985).

Dal 1° luglio 1988, in sostituzione dell’aumento previsto dalla precedente disciplina, spetta se in possesso dei prescritti requisiti reddituale del richiedente e del coniuge, un amento di pensione di lire 1.625.000 annue, da ripartire in 13 mensilità di lire 125.000 ciascuna (circ. 35/1989).

Fino al 1988 la maggiorazione era assoggettata all’IRPEF e di conseguenza veniva sensibilmente decurtata: l’ art. 3 della l. 449/1998 ne ha stabilito la completa detassazione.

Dal 1.1.2001 è stata ulteriormente aumentata di Lire 25.000 mensili (per complessive Lire 150.000 pari a Euro 77,47) a favore dei pensionati infrasettantacinquenni (età pari o superiore a 65 e inferiore a 75 anni) e di Lire 40.000 mensili (per complessive Lire 165.000 pari a Euro 85,22) a favore dei pensionati ultrasettantacinquenni (età pari o superiore a 75 anni) circ. 61/2001.

Dal 1.1.2002 è stato applicato un incremento delle maggiorazioni, fino a garantire un reddito personale minimo di Euro 516,46 mensili (pari a lire 1.000.000), per 13 mensilità, in presenza di particolari requisiti di età e di reddito.

La misura massima della maggiorazione spettante è determinata:

  • per il pensionato solo, dalla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato (tenendo conto anche del reddito derivante da pensione);
  • per il pensionato coniugato (non legalmente ed effettivamente separato), dal minore degli importi risultanti dalla differenza tra il limite di reddito previsto per il pensionato solo e il reddito personale dichiarato (tenendo conto anche del reddito derivante da pensione) e la differenza tra il limite di reddito coniugale previsto e il reddito cumulato con quello del coniuge (tenendo conto anche dell’eventuale reddito derivante da pensione del coniuge).

L’importo mensile della maggiorazione è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.

TABELLE IMPORTI (senza incremento 1.1.2002)

 

IL LIMITE DI REDDITO

Il limite di reddito oltre il quale è esclusa la concessione della maggiorazione è:

  • per il pensionato solo, la somma dell’ ammontare annuo della pensione sociale e dell’ammontare annuo della maggiorazione della pensione sociale. La maggiorazione viene erogata in misura ridotta se il reddito del pensionato è compreso tra il reddito che ne consente la concessione in misura intera (ammontare annuo della pensione sociale) e quello che ne esclude la concessione (ammontare annuo della pensione sociale + ammontare annuo della maggiorazione della pensione sociale).
  • per il pensionato coniugato, la somma del limite di reddito determinato come per il pensionato solo e l’ ammontare annuo del trattamento minimo. La maggiorazione viene erogata in misura ridotta se il reddito personale del pensionato è inferiore al limite di reddito previsto per il pensionato solo e se il reddito, cumulato con quello del coniuge, è compreso tra il limite che ne consente la concessione in misura intera (ammontare annuo del trattamento minimo + ammontare annuo della pensione sociale) e quello che ne esclude la concessione (ammontare annuo della pensione sociale + ammontare annuo della maggiorazione della pensione sociale + ammontare annuo del trattamento minimo).
TABELLE LIMITI DI REDDITO
pensionati infrasettantacinquenni Pensionati ultrasettantacinquenni

 

REVOCA

Qualora al pensionato venga liquidata altra pensione a carico dell’Inps ( es. pensionato sociale che acquisisce il diritto a pensione di reversibilità) la pensione sociale diventa indebita e va revocata dalla data di decorrenza della nuova pensione.

Peraltro considerata la natura alimentare della pensione sociale, questa viene provvisoriamente lasciata in pagamento nelle more della definizione della nuova pensione, ed i ratei percepiti, divenuti indebiti, potranno essere recuperati in sede di liquidazione degli arretrati della nuova pensione solo se l’interessato sia stato informato della provvisorietà della continuazione del pagamento della pensione sociale (Circ. 262/1991).

Anche in caso di liquidazione di altra pensione a carico di Ente diverso dall’Inps, la pensione sociale diventa indebita e va revocata dalla data di decorrenza della nuova pensione (Circ.746/1984).

I titolari di pensione sociale sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Inps il trasferimento della residenza all’estero la perdita della cittadinanza italiana, le variazioni della situazione reddituale propria e del coniuge.

 

TITOLARI DI ASSICURAZIONE FACOLTATIVA

Gli iscritti all’assicurazione facoltativa Inps da data anteriore al 1° marzo 1974, se nelle condizioni economiche previste per la concessione della pensione sociale, hanno potuto richiedere l’integrazione della rendita liquidata o da liquidarsi nell’assicurazione facoltativa, fino alla concorrenza dell’importo della pensione sociale.
Tale integrazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda e termina al compimento del 65° anno di età.
Il beneficio dunque consiste semplicemente nell’anticipazione della pensione sociale a chi comunque l’avrebbe poi ottenuta a 65 anni.

 

ASSEGNI VITALIZI TRASFERITI AL FONDO SOCIALE

I dipendenti dello Stato, degli Enti locali e dell’Amministrazione postelegrafonica iscritti ai rispettivi fondi di previdenza e cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1976 senza aver perfezionato i requisiti per il diritto a pensione hanno conseguito un assegno vitalizio posto a carico degli Enti datori di lavoro (circ. 737/1980).
Con l’ art. 6 della l. 177/1976, integrato dall’ art. 11 della l. 75/1980, è stato disposto il trasferimento di detto assegno al Fondo sociale gestito dall’Inps, prevedendone l’adeguamento dell’importo a quello della pensione sociale.

La stessa normativa dà facoltà agli interessati di optare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della disposizione, per il trattamento più favorevole.
Ancorché trasferito a carico del Fondo sociale, sostituito dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni previdenziali per effetto della l. 88/1989, l’assegno vitalizio conserva le caratteristiche originarie di trattamento collegato con periodi di effettiva contribuzione. Pertanto i beneficiari di tali assegni non debbono far valere i requisiti di età, reddito e residenza per avere diritto alla pensione sociale e gli assegni stessi soggiacciono alla normativa dall’assicurazione generale obbligatoria ( Circ. n. 738/1981).

Alle prestazioni in argomento si applica la normativa di cui all’ art. 6 della l. 140/1985 e della l. 544/1988 riguardante la maggiorazione prevista in favore degli ex combattenti.

 

PENSIONE SOCIALE PER I MINORATI CIVILI

Agli invalidi civili che hanno maturato i 65 anni di età alla data del 31 dicembre 1995 spettava la pensione sociale sostitutiva dell’assegno erogato dal Ministero dell’’Interno ( circ. n. 53394/1970 – parte prima).

In altri termini le Prefetture cessavano di pagare gli assegni e iniziava l’Inps a liquidare e pagare, in sostituzione, la pensione sociale.
Ai fini dell’accertamento della condizione reddituale per la concessione della pensione sociale si applica, come per i minorati civili, soltanto il limite di reddito personale e non si tiene conto in nessun caso dei redditi del coniuge.

I requisiti reddituali si applicano quindi secondo norme più favorevoli ed in ogni caso viene pagata sempre in misura intera e mai ridotta.

Dovranno essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati a IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (es.: pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell’IRPEF (es. rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall’ articolo 14 septies della l. 33/1980.

Nel caso in cui il titolare di pensione sociale derivante da invalidità civile superi in un anno il previsto limite di reddito, non si dovrà procedere alla revoca della pensione, ma si dovrà sospendere la pensione nel solo anno in cui si è superato il limite di reddito ( msg. n. 1338/94).

Diversamente i soggetti già titolari di pensione sociale che, successivamente al 31 dicembre 1995, dovessero perdere il diritto a tale prestazione per il venir meno dei requisiti che ne consentirono a suo tempo la concessione, non potranno più essere ammessi al godimento della pensione sociale, ma potranno conseguire l’assegno sociale a norma dell’ art. 3 della l. 335/95, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti per tale ultima prestazione.

Nel caso di soggetti pluriminorati il cumulo delle provvidenze per i mutilati ed invalidi civili con quelle spettanti per invalidità di guerra, di lavoro, di servizio, nonché per cecità e sordomutismo, è possibile solo in presenza di minorazioni e malattie di tipo diverso e sempre che ricorrano tutti i requisiti prescritti per il diritto alle singole provvidenze (circ. n. 749/1984).

Per l’anno 2010, l’importo base della pensione sociale in trasformazione, spettante agli invalidi civili e ai sordomuti, è di 262,75 euro mensili. Per avere diritto all’aumento fino all’importo mensile di 339,15 euro, ossia beneficiare in misura intera o ridotta degli aumenti di 76,40 euro mensili, previsti dalle leggi finanziarie del 1999 e 2001 (art. 67 legge n. 448/98 e art. 52 legge n. 488/99), viene preso a riferimento oltre al reddito personale dell’invalido anche quello del coniuge.


Commenti
Sono stati scritti 2 commenti sin'ora »
  1. avatarAngela Cocchi - 22 dicembre 2011

    Dal sito dell’INPS:
    L’ assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge.
     
    La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente: l’assegno sociale è sempre liquidato con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto.
    Nell’anno successivo l’Inps opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.
    L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.
    Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile.
    A CHI SPETTA
    Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani che:

    hanno compiuto il 65° anno di età;
    risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia;
    sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

    In particolari condizioni possono averne diritto i cittadini comunitari, gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo.
    Dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all’assegno sociale, come ulteriore requisito occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni.
    ________________________________-
    Credo che l’ultima modifica del 2009 serva appunto per evitare che si prendessero in Italia i familiari per poi farli tornare al paesello natio …  
    Posto che il collega consigliere del PDL andava giustamente punito anche solo per quello che ci fanno lui, soci e Rinnova Persiceto, penare in Consiglio … un fondo di verità c’è.
    Si tratta comunque di pochi casi: da qualche parte li ho divisi per provincia, anche a Decima sono venuti ma hanno fatto fagotto subito anche perchè non parlavano di assegno sociale ma PENSIONE, strumentalizzando le cose … malauguratamente per loro avevamo anche noi il nostro gazebo in piazza. :-)
    Se li itrovo, metto i numeri sul sito del giornalino di Decima e se me lo consentite, un po’ di rimandi al vostro sito e FB … che sono le mie “fonti” , diciamo cosi’ …  
     

    Lascia un Commento
  2. avatarAndrea Cotti - 22 dicembre 2011

    Grazie Angela per il tuo contributo.

    Certo, il nostro blog è a tua disposizione per inserire documentazioni sugli argomenti che trattiamo.

    Lascia un Commento

Devi essere Registrato per poter laciare un commento!.